Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 460/2021 del 22 febbraio 2021 ha accolto la domanda formulata dal consumatore relativa al rimborso del costo di un viaggio aereo cancellato per il COVID. Nello specifico si trattava di biglietti aerei per gli Stati Uniti pari ad €. 2.883,96. La sentenza risulta particolarmente interessante poichè il Giudice di Pace Palermitano ha rigettato la solita eccezione sollevata dalla Compagnia Aerea di improponibilità della domanda azionata nella forma ordinaria anzichè nell’ambito della procedura concorsuale. Con un’articolata disquisizione, il Giudice di Pace ha smontato l’eccezione della Compagnia Aerea tendente a far dichiarare l’improcedibilità del giudizio ed evitare così il rimborso dei biglietti. Il Giudice ha ritenuto inapplicabile la legge fallimentare rispetto a fattispecie simili rilevando altresì che, qualora si aderisse alla tesi sostenuta dalla Compagnia Aerea in Amministrazione Straordinaria dal 2017, ciò avrebbe come conseguenza, quella di rendere gravoso l’accesso alla giustizia di tutti coloro che intendono o hanno inteso intrattenere rapporti commerciali con la predetta società che, per il timore di vedere pregiudicati i propri diritti, nel caso di inadempimento della controparte, sarebbero scoraggiati dall’assumere vincoli giuridici con essa. Per queste ragioni il Giudice di Pace dopo aver superato le eccezioni sollevate da Alitalia ha condannato la Compagnia Aerea al rimborso integrale dei biglietti aerei cancellati a causa della pandemia da COVID-19.