Lo sportello del consumatore continua a raccogliere le lamentele dei titolari dei buoni postali della serie AA1, AA2, AA3 ed altre serie, collocati da Poste Italiane dagli anni 2000 in poi. Le richieste di rimborso presentate dai sottoscrittori, infatti, sono state negate da Poste italiane per via del presunto decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso, in quanto sarebbero decorsi i 10 anni dalla scadenza. Invero, sempre più dilagante è il contenzioso che – specie all’indomani del provvedimento dell’Antitrust che ha accertato la pratica commerciale scorretta ai danni di Poste Italiane – si sta aprendo tra i consumatori e l’Istituto postale accusato di non aver correttamente informato gli ignari possessori della scadenza dei buoni in questione. Numerose sono le decisioni dei giudici e degli arbitri che hanno accolto le richieste di risarcimento dei consumatori (fra le ultime si segnala il Tribunale di Parma) condannando Poste Italiane al rimborso dei buoni e degli interessi. Le richieste di rimborso negate da Poste, rappresentano un evidente danno al capitale dei consumatori che legittima la loro richiesta di risarcimento. Un problema di carattere generale stante la moltitudine di consumatori coinvolti. La strada alle istanze risarcitorie è quindi aperta e l’associazione Assoutenti – che ha già imbastito e vinto numerose cause contro Poste – è pronta a portare avanti la battaglia nelle aule di giustizia per la tutela degli interessi collettivi.
2 commenti su “RIMBORSO BUONI FRUTTIFERI POSTALI: DIRITTO AL RISARCIMENTO”
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