L’emergenza sanitaria da Covid-19, dichiarata pandemia mondiale in data 11.03.2020 dall’OMS, ha causato ripercussioni per quanto riguarda tutti quei contratti stipulati dai consumatori antecedentemente ai provvedimenti d’urgenza adottati dal governo ma che dovevano o avrebbero dovuto eseguirsi nei periodi di restrizione o divieto di spostamento. In questo senso i contratti di viaggio hanno subito certamente lo shock maggiore, stante le continue limitazioni all’accesso, al trasferimento nonché la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe. I viaggi prenotato, qualunque sia il motivo, sono divenuti di impossibile realizzazione per cause di forza maggiore con possibilità di richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo anticipatamente pagato per una prestazione non più eseguibile. Va detto che strumenti come i voucher, approvati dal governo per far fronte alle esigenze di cassa delle società e compagnie coinvolte nella crisi, non possono incidere negativamente ed imporre limitazioni al diritto al rimborso integrale in favore dei passeggeri e degli utenti di servizi, diritto cristallizzato oramai dalle normative di carattere speciale di matrice nazionale ed europea
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