AZIONI ILLIQUIDE DI BANCA POPOLARE: IL TRIBUNALE CONDANNA LA BANCA AL RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

AZIONI ILLIQUIDE DI BANCA POPOLARE: IL TRIBUNALE CONDANNA LA BANCA AL RISARCIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Hanno diritto di ottenere il risarcimento del danno i risparmiatori che, nel corso degli anni passati, hanno acquistato azioni di banche popolari (molto spesso vendute dagli stessi Istituto di credito che le hanno emesse) con l’intento di salvaguardare il capitale e di poterlo liquidare in qualsiasi momento, e che, invece, a causa delle omissioni informative della Banca venditrice, hanno visto crollare il loro capitale divenuto completamente illiquido. Le azioni di una banca popolare, infatti, sono titoli non quotati e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi. Secondo il Tribunale di Bari (sentenza del 28 febbraio 2025), la Banca ha l’obbligo di valutare l’adeguatezza della specifica operazione di acquisto, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del risparmiatore e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d’investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all’operazione di investimento. La Banca ha l’obbligo di assumere dal cliente le corrette informazioni sulla sua conoscenza e sulla sua situazione finanziaria ed ha anche l’obbligo di informare adeguatamente il risparmiatore in ordine alla natura, ai rischi e alle implicazioni della singola operazione di investimento, nonchè di astenersi dal porre in esecuzione operazione inadeguate al profilo finanziario del cliente e in conflitto di interessi.

Il Tribunale di Bari ha rigettato poi l’eccezione di prescrizione decennale formulata dalla Banca resistente. Infatti, secondo il Giudice la prescrizione del diritto al risarcimento non comincia a decorrere dal giorno dell’investimento, bensì dal giorno in cui l’investitore è messo nelle condizioni di conoscere il danno subito. Dunque, anche per le azioni acquistate negli anni ’80 il diritto al risarcimento non può considerarsi prescritto, specie quando al momento dell’acquisto le azioni salivano di valore.

Gli operatori di Assoutenti provincia di Ragusa, così come gli altri sportelli Assoutenti, sono a disposizione degli associati e dei consumatori per fornire le informazioni necessarie e per supportare le domande di risarcimento.

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